Regole Condominiali
Oneri e divieti a carico dei
condomini e inquilini.
1. Gli inquilini e condomini
hanno l’obbligo di curare la più scrupolosa pulizia non solo nei locali
assegnati, ma anche nei locali di uso comune provvedendo a turni settimanali
alternativi alla pulizia della parti comuni; essi hanno l’obbligo di usare
reciprocamente quei doverosi riguardi che soli possono garantire una convivenza
pacifica, igienica e morale;
2. Gli inquilini e condomini
hanno l’obbligo di eleggere annualmente, tra loro, un capo fabbricato con il
compito di tenere i contatti con l'Azienda segnalando ogni problema di
funzionamento degli impianti comuni dell’edificio, l’uso e l’efficienza
delle altri parti comuni.
3. E’ vietato destinare
gli alloggi ed i locali di proprietà esclusiva ad uso sanatorio, gabinetto di
cura per malattie infettive contagiose, attività emananti esalazioni sgradevoli
o nocive alla salute o di adibirli ad uso contrario alla tranquillità ed alla
sicurezza dello stabile.
4. E’ vietato occupare con
costruzioni provvisorie, o ingombrare con oggetti mobili o con depositi di
qualsiasi cosa le scale, le terrazze comuni, gli ingressi, androni, atri, i
pianerottoli, lo scantinato i cortili, i marciapiedi ed in genere i locali di
proprietà di uso comune. L’occupazione delle parti comuni è, tuttavia,
ammessa quando si debbono eseguire lavori agli appartamenti ed ai locali dei
locati ai singoli inquilini. In tal caso, però, essa deve essere limitata allo
spazio ed al tempo strettamente indispensabili o autorizzati e non deve impedire
l’uso delle cose stesse da parte degli altri condomini o inquilini.
5. E’ consentito ai
residenti, ove lo spazio lo consenta ed in mancanza di idoneo box auto privato,
di parcheggiare le proprie autovetture all’interno dell’area comune (esclusa
l’area verde) avendo cura di limitarlo ad una autovettura per famiglia ed in
modo tale da non pregiudicare l’uso dell’area stessa agli altri residenti.
E’ vietato comunque, il
parcheggio delle autovetture all’interno dell’area comune ai non residenti
nello stabile.
E’ altresì vietato il
parcheggio delle vetture nei porticati pedonali non all’uopo espressamente
destinati.
6. E’ vietato il
parcheggio di moto, motorini, biciclette, ecc… nelle parti comuni interne al
fabbricato quali: ingressi,androni, scale, pianerottoli, sottoscale, scantinati;
è consentito nei cortili e marciapiedi esterni allo stabile purché non
impediscano l’uso degli stessi agli altri residenti e non siano causa di
deterioramento delle parti esterne delfabbricato (intonaci, pitture, ecc..).
E’ altresì vietato il transito con cicli e motocicli, se non accompagnati a
mano, sugli ingressi pedonali.
7. E’ vietato collocare
piante o vasi di fiori sui davanzali delle finestre e sui parapetti dei balconi
o terrazze senza che siano muniti di riparo fisso o sistemati in appositi
recipienti (fioriere) debitamente ancorati alla struttura suddetta. Particolare
attenzione va prestata nell’innaffiamento degli stessi in modo che l’acqua,
defluendo, non possa arrecare danno o disturbo alle proprietà sottostanti.
8. E’ vietato gettare
dagli alloggi e loro pertinenze, rifiuti, immondizie ed oggetti di qualsiasi
genere in special modo per dare da mangiare agli animali (colombi, cani, gatti,
ecc).
9. E’ vietato piantare
chiodi o altro nei pilastri, nelle strutture portanti nelle proprietà comuni e
sulle facciate, causare guasti, sfregi e danni alle parti comuni o effettuare
lavori non autorizzati sulle parti comuni.
10. I portoncini
d’ingresso devono essere sempre richiusi dopo l’entrata o l’uscita di
ciascuno ed in special modo dovranno sempre rimanere chiusi durante le ore
notturne. Tale norma ha valore anche per gli accessi carrai dotati di idoneo
cancello.
11. E’ vietata
l’apposizione di insegne luminose e dipinti in genere, di mezzi pubblicitari
sulle facciate del fabbricato senza la preventiva autorizzazione dell’ATER o
dell’assemblea dei condomini.
12. E’ fatto obbligo a
chiunque possieda animali da appartamento di vigilare sugli stessi affinché non
lordino le parti comuni del fabbricato e non arrechino disturbo alla tranquillità
dei residenti. E’ vietato, detenere, all’interno dell’appartamento,
animali molesti e pericolosi per le persone. E’ comunque vietato detenere
animali nelle parti di uso comune.
13. E’ vietato stendere la
biancheria dalle finestre o dalle terrazze e balconi. Ove esistano locali
adibiti a stenditoio comune, questi spazi andranno utilizzati secondo turnazioni
da stabilirsi tra gli assegnatari.
14. La battitura di tappeti
o coperte alle finestre, terrazze o balconi è consentita limitatamente alle ore
del mattino (dalle 7.00 alle 10.30) e non dovrà arrecare disturbo alle proprietà
e agli inquilini sottostanti. Tale operazione non dovrà mai essere effettuata,
ove possibile, in corrispondenza della facciata principale dello stabile, ma sul
retro dello stesso.
15. E’ vietato arrecare
disturbo agli altri assegnatari nelle ore dedicate al riposo. In particolare
devesi evitare qualsiasi rumore dalle ore 22.00 (23.00 estive) alle ore 7.00 e
dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (16.00 estive). Il volume degli apparecchi radio
e televisivi dovrà, dopo le ore 22.00 (23.00 estive), essere attenuato in modo
da non arrecare disturbo ai vicini.
16. E’ indispensabile
evitare l’uso degli zoccoli e di qualunque altra calzatura che, attraverso il
pavimento, trasmetta rumori fastidiosi. Per il medesimo motivo gli oggetti
mobili di arredamento (tavoli, sedie, divani, poltrone, ecc.) dovranno essere
muniti di tasselli di comma o feltrini.
17. Le eventuali antenne
private per la ricezione del segnale televisivo dovranno essere installate in
modo da non arrecare danno e pregiudizio alla proprietà od all’uso degli
assegnatari degli ultimo piani e, in ogni caso, alle parti comuni
dell’edificio, all’estetica ed al suo decoro. Tale normativa ha valore anche
per le antenne da radioamatore e satellitari le quali non dovranno arrecare
disturbo nella ricezione radio televisiva degli altri assegnatari.
18. E’ vietato tenere in
deposito, nei locali comuni o di proprietà esclusiva (cantine e autorimesse),
materiali infiammabili, esplosivi o corrosivi.
19. E’ vietato occupare le
zone adibite a verde condominiale con tavoli, sedie e quant’altro possa
costituire danneggiamento del manto erboso o possa precludere l’uso delle
stesse da parte di altri assegnatari. E’ pure vietato, nelle suddette aree, il
gioco del calcio.
20. I bambini sotto i 12
anni non debbono usare l’ascensore se non accompagnati da persone adulte o di
età superiore.
21. E’ vietato in genere,
il lavaggio delle vetture utilizzando la presa di acqua per uso comune o il
rubinetto dell’alloggio, quando non sia espressamente prevista la singola
utenza per la fornitura dell’acqua potabile.
22. E’ vietato mettere a
dimora, nelle aree verdi di uso comune, piante di qualsiasi natura per
l’abbellimento di aiuole ecc. senza la preventiva autorizzazione
dell’Azienda o dell’Assemblea dei condomini.
23. Ogni condomino del piano
o frazione del piano di sua proprietà, non può eseguire opere che arrechino
danno alle parti comuni dell’edificio ed agli alloggi e locali di proprietà
degli altri condomini (art. 1122 C.C.).
24. Il condomino o
inquilino, nel caso che i locali dovessero rimanere per qualche tempo
disabitati, deve provvedere alla chiusura delle prese di luce, acqua, gas e
indicare il proprio recapito o l’eventuale detentore delle chiavi, per il
caso, che si verificasse la necessità di accedere ai locali di sua esclusiva
proprietà o locazione.
25. E’ fatto divieto di
accedere al locale C.T. e/o autoclave da parte di persone non all’uopo
autorizzate dall’Azienda o dall’assemblea dei condomini.
26. E’ fatto divieto ai
condomini di mutare colore e materiale di manufatti esterni di pertinenza
dell’alloggio che possono alterare l’armonia architettonica del fabbricato,
senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea di condominio e degli
organismi tecnici all’uopo preposti.